Lo Statuto della Società
Art.1La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, eretta in ente morale con D.P.R. 11 marzo 1953, n.680, è una associazione culturale apartitica ed ha lo scopo di promuovere in Italia lo studio delle scienze ortopediche e traumatologiche, di curare e di indirizzare la formazione dei cultori della materia di tutelare il prestigio e gli interessi professionali degli operatori medici in campo ortopedico e traumatologico in qualunque sede, nazionale, europea ed internazionale. L'Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: S.I.O.T. |
Art.2L'Ente ha sede e rappresentanza legale in Roma in Via di Porta Angelica, 63. |
Art.3Sono compiti dell'Ente:
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Art.4Il patrimonio dell'Ente è costituito dalla donazione Bellando Randone, nonché dai beni mobili e dai residui attivi, emergenti dal rendiconto economico-finanziario. |
Art.5Le entrate finanziarie dell'Ente sono costituite da:
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Art.6Non è consentita la trasmissione della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa" e la rivalutabilità della quota o contributo associativo stessi. |
Art.7E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. |
Art.8L'Ente si compone di Associati Onorari, Emeriti, Corrispondenti, Ordinari, Aggregati e Sostenitori. Gli Associati Onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere, che abbiano raggiunto fama nella scienza ortopedica e traumatologica. Possono essere al massimo l'1% di tutti gli Associati. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente della S.I.O.T., sentito il Consiglio Direttivo. Gli Associati Emeriti sono quei membri dell'Associazione, che abbiano svolto onorati servizi dando lustro alla disciplina in campo nazionale e/o internazionale. Possono essere al massimol'1% di tutti gli Associati. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente della S.I.O.T., sentito il Consiglio Direttivo. Gli Associati Corrispondenti sono scelti tra autorevoli cultori della Disciplina Ortopedica e Traumatologica di nazionalità non italiana. Possono essere al massimo l'1% di tutti gli Associati. Sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente della S.I.O.T., sentito il Consiglio Direttivo. Gli Associati Ordinari sono cultori della disciplina in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia da oltre cinque anni, di cui almeno tre trascorsi, a qualsiasi titolo in una struttura clinica ad indirizzo ortopedico e traumatologico. Sono nominati, su domanda, dall'assemblea, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Gli Associati Aggregati sono i cultori della disciplina non in possesso dei requisiti descritti nel comma precedente. Sono nominati, su domanda, dall'Assemblea, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Gli Associati Aggregati, maturati i titoli previsti, possono passare automaticamente tra gli Associati Ordinari, previa domanda e presentazione alla segreteria dell'Ente della certificazione comprovante l'acquisizione dei titoli medesimi. Gli Associati Sostenitori sono i soggetti pubblici o privati, che partecipino anche una tantum con un congruo contributo materiale al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1. |
Art.9La qualifica di Associato non è temporanea e tutti gli Associati hanno uguale diritto di voto. La qualifica di Associato si perde: mortis causa, recesso o decadenza. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell'Ente che ne prenderà atto e provvederà alla relativa cancellazione. La decadenza è decisa dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei probiviri, in caso di condotta lesiva del prestigio dell'Ente. In tal caso il Presidente dell'Associazione comunicherà all'interessato, per iscritto, la delibera di decadenza. |
Art.10Sono organi dell'Ente:
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Art.11L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, durante una giornata del Congresso Nazionale, su convocazione del Presidente, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente ed il preventivo per l'esercizio futuro. In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:
L'Assemblea straordinaria delibera su:
Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. Gli Associati che non possono intervenire di persona all'Assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta. Ogni Associato può farsi latore di una sola delega |
Art.12L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato a tutti gli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea per lettera, telefax o posta elettronica. L'avviso di convocazione oltre ad indicare l'ordine del giorno che sarà discusso nella seduta, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà la seduta stessa. |
Art.13L'Ente è presieduto e rappresentato da un Presidente, eletto dagli Associati e nominato dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica un biennio. |
Art.14L'Ente è diretto da un Consiglio Direttivo, eletto dagli Associati e nominato dall'Assemblea. Esso è composto da:
Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio. |
Art.15Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'Ente. Ogni anno redige il rendiconto preventivo e consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. |
Art.16Il Presidente nomina un Segretario alla Presidenza, che partecipa al Consiglio Direttivo, senza diritto al voto. |
Art.17Il Collegio dei Revisori dei Conti consta di tre membri eletti dall'Assemblea degli Associati e controlla la gestione amministrativa dell'Ente. |
Art.18Il Collegio dei Probiviri consta di tre membri eletti dall'Assemblea e sovrintende, secondo le modalità previste dal Regolamento, alla correttezza del comportamento, in correlazione alle finalità statutarie ed alle norme etiche, sia di singoli membri , sia degli organi dell'Ente. |
Art.19Sono costituiti dei Comitati all'interno dell'Ente e secondo le modalità previste dal Regolamento, utili a raggiungere gli scopi ed i compiti di cui agli artt.1 e 3 del presente Statuto. |
Art.20Organo ufficiale di informazione dell'Ente è il "Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia", fondato da Giorgio Monticelli nel 1974, di cui la S.I.O.T. è proprietaria. Il Giornale è gestito secondo le modalità previste dal Regolamento. |
Art.21L'Ente, allo scopo di realizzare compiutamente le finalità istituzionali, organizza annualmente una manifestazione scientifica a carattere nazionale, che si fregia del titolo di "Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia", secondo le modalità previste dal Regolamento. |
Art.22Il Congresso è presieduto da un Consiglio di Presidenza, costituito da un:
L'Ufficio di Segreteria è costituito da uno o più Associati. E' nominato dall'Ufficio di Presidenza e svolge le mansioni previste dal Regolamento. Il Comitato Scientifico ed Editoriale è costituito da Associati o cultori della materia anche stranieri, in numero variabile. E' nominato dall'Ufficio di Presidenza e svolge le mansioni previste dal Regolamento. Il Garante è nominato dal Consiglio Direttivo in carica e svolge le funzioni previste dal Regolamento. |
Art.23Il Consiglio di Presidenza del Congresso convoca il Congresso, ne fissa la data di svolgimento, cura la realizzazione della parte scientifica, vigila e garantisce il rigore amministrativo ed il pareggio del bilancio del Congresso stesso, cura la pubblicazione delle relazioni e degli atti del Congresso, redige un rendiconto della manifestazione che invia al Consiglio Direttivo della S.I.O.T. |










