Lo Statuto della Società
Art.1
La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, eretta in ente morale con D.P.R. 11 marzo
1953, n.680, è una associazione culturale apartitica ed ha lo scopo di promuovere in Italia lo
studio delle scienze ortopediche e traumatologiche, di curare e di indirizzare la formazione dei
cultori della materia di tutelare il prestigio e gli interessi professionali degli operatori medici
in campo ortopedico e traumatologico in qualunque sede, nazionale, europea ed internazionale.
L'Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: S.I.O.T.
Art.2
L'Ente ha sede e rappresentanza legale in Roma in Via di Porta Angelica, 63.
Art.3
Sono compiti dell'Ente:
- conservare e valorizzare il grande patrimonio storico e culturale dell'Ortopedia e della
Traumatologia Italiana;
- promuovere e controllare i percorsi didattico formativi e di aggiornamento post-laurea in
qualunque sede in conformità dell'art.1 del presente statuto;
- curare e controllare la realizzazione del Congresso Nazionale e di tutte le altre
manifestazioni didattiche che si avvalgono del patrocinio dell'Ente;
- diffondere ed avvalorare pubblicazioni scientifiche e didattiche realizzate dagli associati
sotto l'egida dell'Ente; provvedere alla istituzione e alla gestione di premi e borse di studio, le
cui finalità siano riconosciute consone agli interessi dell'Ente;
- organizzare i rapporti con gli Organi dello Stato ed in particolare con il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il Ministero della Sanità ed il
Ministero della Funzione Pubblica, gli Enti di Ricerca, gli Assessorati Regionali alla Sanità, le
Agenzie ed altre Istituzioni Pubbliche e Private, operanti nel campo sanitario, nonché gli istituti
di Ricovero e Cura a carattere scientifico;
- stabilire ed incrementare i rapporti con analoghe o consimili Enti ed Associazioni, nazionali
ed internazionali;
- sviluppare i rapporti con quegli Organismi Comunitari Europei, nei quali si riconoscano
interessi per lo sviluppo dell'Ortopedia Italiana;
- intrattenere e sviluppare le relazioni con qualsiasi altro Ente pubblico o privato, operanti
anche in altri settori scientifici, che comunque risultino utili per gli scopi di cui all'art.1 e
per i compiti di cui a presente articolo.
Art.4
Il patrimonio dell'Ente è costituito dalla donazione Bellando Randone, nonché dai beni
mobili e dai residui attivi, emergenti dal rendiconto economico-finanziario.
Art.5
Le entrate finanziarie dell'Ente sono costituite da:
- quote associative;
- doni ed elargizioni che pervenissero all'Ente;
- sponsorizzazioni;
- qualsiasi forma di finanziamento, derivante da rapporti con soggetti pubblici e privati, purché
in conformità con gli scopi ed i compiti di cui agli artt.1 e 3, nel rispetto delle vigenti norme
di Legge.
Art.6
Non è consentita la trasmissione della quota o contributo associativo, ad eccezione dei
trasferimenti "mortis causa" e la rivalutabilità della quota o contributo associativo stessi.
Art.7
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché
fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art.8
L'Ente si compone di Associati Onorari, Emeriti, Corrispondenti, Ordinari, Aggregati e
Sostenitori.
Gli Associati Onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere, che abbiano
raggiunto fama nella scienza ortopedica e traumatologica. Possono essere al massimo l'1% di tutti
gli Associati. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente della S.I.O.T., sentito il
Consiglio Direttivo.
Gli Associati Emeriti sono quei membri dell'Associazione, che abbiano svolto onorati servizi
dando lustro alla disciplina in campo nazionale e/o internazionale. Possono essere al massimol'1%
di tutti gli Associati. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente della S.I.O.T.,
sentito il Consiglio Direttivo.
Gli Associati Corrispondenti sono scelti tra autorevoli cultori della Disciplina Ortopedica
e Traumatologica di nazionalità non italiana. Possono essere al massimo l'1% di tutti gli
Associati. Sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente della S.I.O.T., sentito il
Consiglio Direttivo.
Gli Associati Ordinari sono cultori della disciplina in possesso della laurea in Medicina e
Chirurgia da oltre cinque anni, di cui almeno tre trascorsi, a qualsiasi titolo in una struttura
clinica ad indirizzo ortopedico e traumatologico. Sono nominati, su domanda, dall'assemblea,
sentito il parere del Consiglio Direttivo.
Gli Associati Aggregati sono i cultori della disciplina non in possesso dei requisiti
descritti nel comma precedente. Sono nominati, su domanda, dall'Assemblea, sentito il parere del
Consiglio Direttivo. Gli Associati Aggregati, maturati i titoli previsti, possono passare
automaticamente tra gli Associati Ordinari, previa domanda e presentazione alla segreteria
dell'Ente della certificazione comprovante l'acquisizione dei titoli medesimi.
Gli Associati Sostenitori sono i soggetti pubblici o privati, che partecipino anche una
tantum con un congruo contributo materiale al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1.
Art.9
La qualifica di Associato non è temporanea e tutti gli Associati hanno uguale diritto di
voto.
La qualifica di Associato si perde: mortis causa, recesso o decadenza.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell'Ente che ne prenderà atto
e provvederà alla relativa cancellazione.
La decadenza è decisa dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei probiviri, in caso di
condotta lesiva del prestigio dell'Ente. In tal caso il Presidente dell'Associazione comunicherà
all'interessato, per iscritto, la delibera di decadenza.
Art.10
Sono organi dell'Ente:
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Art.11
L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, durante una giornata
del Congresso Nazionale, su convocazione del Presidente, per approvare il rendiconto economico e
finanziario consuntivo dell'esercizio precedente ed il preventivo per l'esercizio futuro.
In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:
- deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- nominare e revocare Associati;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i
Probiviri;
- deliberare sul Congresso Scientifico Nazionale;
- procedere ad eventuali modifiche del regolamento.
L'Assemblea ordinaria approva a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera su:
- modifiche del presente Statuto;
- scioglimento dell'Ente.
Per la modificazione dello Statuto l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno
la metà dei soci e a maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Gli Associati che non possono intervenire di persona all'Assemblea possono farsi
rappresentare, con delega scritta. Ogni Associato può farsi latore di una sola delega
Art.12
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato a tutti gli Associati almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea per lettera, telefax o posta elettronica.
L'avviso di convocazione oltre ad indicare l'ordine del giorno che sarà discusso nella
seduta, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà la seduta
stessa.
Art.13
L'Ente è presieduto e rappresentato da un Presidente, eletto dagli Associati e nominato
dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica un biennio.
Art.14
L'Ente è diretto da un Consiglio Direttivo, eletto dagli Associati e nominato
dall'Assemblea. Esso è composto da:
- Presidente;
- due Vice Presidenti, dei quali uno Vicario;
- otto Consiglieri;
- un Segretario.
Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo sono previste e stabilite nelle apposite
norme del Regolamento.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio.
Art.15
Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'Ente. Ogni
anno redige il rendiconto preventivo e consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea Generale.
Art.16
Il Presidente nomina un Segretario alla Presidenza, che partecipa al Consiglio Direttivo,
senza diritto al voto.
Art.17
Il Collegio dei Revisori dei Conti consta di tre membri eletti dall'Assemblea degli
Associati e controlla la gestione amministrativa dell'Ente.
Art.18
Il Collegio dei Probiviri consta di tre membri eletti dall'Assemblea e sovrintende, secondo
le modalità previste dal Regolamento, alla correttezza del comportamento, in correlazione alle
finalità statutarie ed alle norme etiche, sia di singoli membri , sia degli organi dell'Ente.
Art.19
Sono costituiti dei Comitati all'interno dell'Ente e secondo le modalità previste dal
Regolamento, utili a raggiungere gli scopi ed i compiti di cui agli artt.1 e 3 del presente
Statuto.
Art.20
Organo ufficiale di informazione dell'Ente è il "Giornale Italiano di Ortopedia e
Traumatologia", fondato da Giorgio Monticelli nel 1974, di cui la S.I.O.T. è proprietaria. Il
Giornale è gestito secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art.21
L'Ente, allo scopo di realizzare compiutamente le finalità istituzionali, organizza
annualmente una manifestazione scientifica a carattere nazionale, che si fregia del titolo di
"Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia", secondo le modalità
previste dal Regolamento.
Art.22
Il Congresso è presieduto da un Consiglio di Presidenza, costituito da un:
- Ufficio di Presidenza;
- Ufficio di Segreteria;
- Comitato Scientifico ed Editoriale;
- Garante della Società.
L'Ufficio di Presidenza è costituito da un Presidente o, al massimo due co-Presidenti, un
Vicepresidente o, al massimo, due co-Vicepresidenti. E' eletto dall'Assemblea dell'Ente in base ad
un preciso programma, presentato secondo le modalità previste dal Regolamento.
L'Ufficio di Segreteria è costituito da uno o più Associati. E' nominato dall'Ufficio di
Presidenza e svolge le mansioni previste dal Regolamento.
Il Comitato Scientifico ed Editoriale è costituito da Associati o cultori della materia
anche stranieri, in numero variabile. E' nominato dall'Ufficio di Presidenza e svolge le mansioni
previste dal Regolamento.
Il Garante è nominato dal Consiglio Direttivo in carica e svolge le funzioni previste dal
Regolamento.
Art.23
Il Consiglio di Presidenza del Congresso convoca il Congresso, ne fissa la data di
svolgimento, cura la realizzazione della parte scientifica, vigila e garantisce il rigore
amministrativo ed il pareggio del bilancio del Congresso stesso, cura la pubblicazione delle
relazioni e degli atti del Congresso, redige un rendiconto della manifestazione che invia al
Consiglio Direttivo della S.I.O.T. > |