Il Regolamento
Art. 1Agli Associati viene rilasciato un Diploma di nomina firmato dal Presidente a richiesta e spese dell'interessato. |
Art. 2Per essere associati si deve presentare domanda di iscrizione alla Presidenza con controfirma di presentazione di due soci ordinari. Gli Specializzandi per essere associati devono presentare la domanda di iscrizione alla
Presidenza con controfirma di presentazione del Direttore della Scuola di Specializzazione presso
la quale sono iscritti.
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Art. 3Gli Associati Ordinari e Aggregati sono tenuti al pagamento di una quota annuale così stabilita:
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Art. 4Gli Associati Onorari, Emeriti, Corrispondenti e Sostenitori e in pensione all'età di 67 anni sono esonerati dal pagamento delle quote associative. |
Art. 5Gli Associati in regola con la quota associativa hanno diritto a:
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Art. 6La quota annuale deve essere versata entro e non oltre la data del Congresso della S.I.O.T. Dopo il terzo anno consecutivo di morosità e dopo lettera di preavviso, l'Associato moroso verrà considerato decaduto perdendo qualsiasi diritto in seno all'Ente medesimo. Per la riammissione l'Associato dovrà presentare domanda alla Presidenza che stabilirà annualmente la procedura amministrativa di riammissione. |
Art. 7Gli Associati che non intendano far più parte dell'Ente debbono inviare lettera di dimissione al Presidente che ne prenderà atto. Qualora l'Associato dimissionario intenda rientrare nell'Ente dovrà richiedere la riammissione, seguendo la prassi prevista dall'art.2 del presente Regolamento. |
Art. 8Quegli Associati, la cui condotta fosse ritenuta lesiva del prestigio per l'Ente, verranno deferiti al Collegio dei Probiviri per le decisioni del caso. I Probiviri possono prendere, in seguito alla prassi stabilita dall'articolo 29 del presente Regolamento, i seguenti provvedimenti:
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Art. 9E' richiesto agli Associati di tenere informata la Segreteria dell'Ente degli eventuali cambiamenti di domicilio e di indirizzo e di fornire altresì quelle informazioni utili per mantenere aggiornati i dati di ciascun Associato nonché l'autorizzazione agli adempimenti previsti dalla vigente Legge sulla Privacy. |
Art. 10Il Presidente dell'Ente convoca l'Assemblea Ordinaria che avrà luogo durante una giornata del Congresso Nazionale e ne stabilisce, d'intesa con il Consiglio Direttivo, l'ordine del giorno che potrà riguardare solamente i punti indicati all'art.11 dello Statuto o comunque non di competenza dell'Assemblea Straordinaria. |
Art. 11Tutti i punti all'ordine del giorno, salvo quelli per cui è prevista diversa maggioranza, vengono approvati a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea Ordinaria è da considerarsi valida qualunque sia il numero degli Associati presenti. |
Art. 12L'Assemblea Ordinaria nomina gli Associati Onorari, Emeriti, Corrispondenti su proposta motivata del Presidente, nomina gli Associati Ordinari ed Aggregati su richiesta personale, sentito il parere del Consiglio Direttivo. |
Art. 13L'Assemblea Ordinaria discute ed approva a maggioranza semplice dei presenti, il bilancio consuntivo, presentato dal Tesoriere, verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, certificato da un dottore commercialista iscritto all'apposito albo. Qualora l'Assemblea ordinaria non approvi il bilancio, scatteranno le procedure previste dal Codice Civile. Nella stessa riunione l'Assemblea Ordinaria approva il bilancio preventivo. |
Art. 14L'Assemblea Ordinaria può deliberare, se presenti nei punti all'ordine del giorno, eventuali modifiche del Regolamento se proposte dal Consiglio Direttivo e da uno o più Associati. In quest'ultimo caso il testo della modifica del Regolamento deve essere corredato dalla firma di almeno centocinquanta Associati e deve essere presentato al Presidente dell'Ente mediante comunicazione scritta almeno un mese prima della data dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente, riconosciuta la richiesta conforme alla lettera ed allo spirito dello Statuto nonché alle finalità associative, sentito il parere del Consiglio Direttivo, deve obbligatoriamente inserire la richiesta stessa all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria. La modifica del Regolamento deve essere approvata a maggioranza semplice dei presenti all'Assemblea Ordinaria. |
Art. 15Il Presidente dell'Ente, in casi eccezionali, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare una Assemblea Ordinaria urgente dandone avviso agli Associati mediante lettera raccomandata almeno un mese prima della data prevista. La suddetta Assemblea può essere richiesta da uno o più Associati che raccolgano cinquecento firme attorno ad un preciso ordine del giorno. Il proponente od i proponenti debbono far pervenire al Presidente l'ordine del giorno unitamente alle cinquecento firme di Associati solidali. Il Presidente, preso atto della richiesta, ne rende edotto il Consiglio Direttivo e fissa la data della riunione secondo le norme di cui al comma 1 del presente articolo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. |
Art. 16Ogni due anni, alla scadenza del mandato del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, è compito dell'Assemblea Ordinaria eleggere nuovi organi privilegiando la consuetudine dell'alternanza tra Associati di estrazione ospedaliera ed Associati di estrazione universitaria. E’i i facoltà del Presidente uscente, in accordo con il Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo art. 19 e sempre in ossequio alla consuetudine di cui al I comma del presente articolo, proporre la candidatura del Vice Presidente vicario, per la carica di Presidente per il successivo biennio. |
Art. 17Il seggio elettorale è composto da un Presidente, un Segretario, tre Scrutatori tutti scelti tra gli Associati Ordinari ed Aggregati e nominati dal Consiglio Direttivo. Il giorno precedente la tornata elettorale, terminati i lavori congressuali, viene insediato il seggio elettorale. Il Presidente prende possesso del locale adibito a seggio elettorale, controlla l'urna che viene sigillata e controfirmata unitamente al Segretario, controlla e controfirma le schede elettorali unitamente al Segretario inserendole in un'apposita busta che, sempre a cura del Presidente, viene chiusa e sigillata, chiude il locale e ne custodisce la chiave. La mattina seguente il Presidente del seggio, unitamente al Segretario ed agli Scrutatori apre il seggio, controlla la regolarità dei sigilli, dà il via alle operazioni di voto alle ore otto. Il seggio deve rimanere aperto ininterrottamente per almeno dieci ore; durante tale periodo il seggio deve essere presidiato dal Presidente o in alternativa dal Segretario e da almeno uno Scrutatore. Ad ogni elettore, che firma la ricevuta sull'apposito tabulato, viene data una scheda sulla quale sono riportati i nomi dei candidati alle varie cariche sociali con un quadratino al lato; l'Associato contrassegna il candidato od i candidati di sua preferenza; qualora ritenga di dover votare per un altro o per altri Associati non presenti tra i candidati ufficiali ne può scrivere nome e cognome nello spazio all'uopo predisposto. La scheda che presenti segni o scritte al di fuori di quanto nel comma precedente viene annullata. |
Art. 18Dopo dieci ore dall'apertura del seggio, il Presidente ne ordina la chiusura consentendo il voto unicamente a coloro che al momento sono presenti nel locale, dopo di che inizia le operazioni di spoglio. Viene controllato il numero delle schede utilizzate e delle schede non utilizzate. Viene altresì controllato il numero dei votanti dalle firme apposte sul tabulato che deve essere pari a quello delle schede utilizzate. Dopo queste operazioni inizia il conteggio delle preferenze fino all'esaurimento delle schede. Dopo i conteggi viene stilato il risultato definitivo su un'apposita scheda predisposta; tale scheda firmata dal Presidente, il Segretario, gli Scrutatori viene consegnata al Presidente della Società che ne dà lettura durante l'Assemblea Ordinaria proclamando i nuovi eletti alle cariche sociali. La scheda verrà allegata al verbale dell'Assemblea Ordinaria unitamente al verbale elettorale stilato a cura del Segretario del seggio ed approvata e firmata da tutti i componenti del seggio elettorale. |
Art. 19Ogni Associato che abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento può candidarsi alle varie cariche sociali. Sarà compito del Presidente dell'Ente unitamente al Consiglio Direttivo provvedere alla pubblicazione in sede elettorale delle candidature pervenute alle nuove cariche, nonché del o dei proponenti. Le candidature per le varie cariche sociali devono pervenire prima dell’apertura dell’i nsediamento del seggio elettorale di cui all’art. 17. |
Art. 20L'elettorato attivo è composto da tutti gli Associati. L'elettorato passivo è composto dagli Associati Ordinari per quanto concerne la Presidenza, le Vicepresidenze, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti; dagli Associati Ordinari, Onorari, Emeriti, Corrispondenti per quanto concerne il Collegio dei Probiviri. I componenti del seggio elettorale sono esclusi dall'elettorato passivo. |
Art. 21Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. |
Art. 22Il Presidente rappresenta in tutte le sedi l'Ente e ne è il responsabile legale a tutti i livelli, con poteri di firma, di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Presiede il Consiglio Direttivo, lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno. Convoca altresì, secondo le necessità del momento e senza diritto di voto, quegli Associati che ricoprano cariche non elettive in seno all'Ente e quegli Associati che egli ritenga opportuno ascoltare in relazione a precisi argomenti e competenze. Alla fine del mandato, nella qualità di Past-President, uò partecipare per un ulteriore biennio alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto al voto. Non può essere rieletto nella medesima carica. In caso di parità di voto, il voto vale doppio. |
Art. 23I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente qualora lo stesso sia impedito nello svolgimento delle sue funzioni per qualsiasi motivo. A tal fine il Presidente nomina un Vicepresidente vicario. |
Art. 24I Consiglieri collaborano con il Presidente ed i Vicepresidenti nella gestione dell'Ente. Si riuniscono su convocazione del Presidente (o del/dei Vicepresidenti nel caso previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo) nel Consiglio Direttivo per discutere quanto all'ordine del giorno. Tutte le questioni associative debbono essere discusse in Consiglio Direttivo. La riunione del Consiglio Direttivo è valida qualora vi sia la presenza della metà più uno dei componenti con diritto al voto. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti con diritto al voto. In caso di parità il voto del Presidente è dirimente. Qualora un terzo dei Consiglieri ritenga di porre un argomento all'ordine del giorno e presenti al Presidente richiesta scritta e firmata, quest'ultimo è obbligato a porre l'argomento in discussione nella riunione successiva. Il Consiglio Direttivo non può deliberare in opposizione a quanto deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione RSPP e il Responsabile Gestione Sistema Qualità RGSQ. I Consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati nella medesima carica. |
Art. 25Il Segretario dell'Ente gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Ente, secondo le direttive degli organi statutari, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed è rieleggibile nella medesima carica per più mandati consecutivi. |
Art. 26Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati. Gestisce il patrimonio societario secondo le indicazioni e previa approvazione del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del medesimo senza diritto al voto ed ha diritto di firma e rappresentanza per i rapporti economici, bancari e patrimoniali, disgiuntamente al Presidente. Presenta, durante l'Assemblea Generale i capitoli di bilancio annuali dopo averli sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti ed aver provveduto a far certificare tecnicamente il bilancio ad un dottore commercialista iscritto all'apposito albo. Ricopre usualmente anche le funzioni di RGSQ e RSPP, a meno di diversa nomina da parte del Consiglio Direttivo. Dura in carica un biennio e può essere confermato dal Consiglio Direttivo subentrante. |
Art. 27Il Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione (RSPP), nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati, cura che vengano rispettate le norme ed attuati gli adempimenti relativi alla vigente normativa in tema di sicurezza. Dura in carica un biennio e può essere confermato dal Consiglio Direttivo subentrante. |
Art. 28Il rappresentante Direzione e Responasbile Gestione Sistema Qualità (RGSQ), nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati, su delega del Consiglio stesso gestisce il Sistema Qualità come descritto nel relativo Manuale affinché, interagendo con la direzione stessa e con: - il personale amministrativo e di gestione, i collaboratori esterni ed il personale docente, - i soci, i fornitori, i clienti e gli interlocutori istituzionali, - gli enti di certificazione e di controllo esterni, possa garantire il corretto funzionamento del sistema finalizzato alla massima soddisfazione di tutti gli utenti. All'interno del Sistema, il Responsabile Gestione Sistema Qualità si occupa delle seguenti attività: - verifica tutte le fasi dell'attività aziendale per garantire il rispetto dei requisiti specificati nel Manuale e nelle prescrizioni contrattuali; - coordina le attività ed i metodi di preparazione, gestione ed identificazione della Qualità (procedure, modulistica, istruzioni operative, ecc.) sino alla definitiva approvazione e verifica di non conflittualità delle stesse; - promuove la diffusione delle informazioni sulla Qualità a tutto il personale interessato; - ha l'autorità di interrompere qualsiasi processo sia chiaramente "fuori controllo" rispetto a quanto sopra detto; - coordina le attività di verifica ispettiva e le relative azioni correttive; - garantisce la sorveglianza del Sistema e l'aggiornamento costante del Manuale della Qualità e della documentazione correlata; - riferisce alla Direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità e su ogni esigenza di miglioramento; - assicura la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell'ambito di tutta l'organizzazione. |
Art. 29Il Segretario alla Presidenza è nominato dal Presidente dell'Ente e ne coadiuva l'attività. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto. |
Art. 30Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Ordinaria e controlla le operazioni amministrativo-finanziarie dell'Ente. Eventuali rilievi sull'operato dell'Ente devono essere sottoposte al giudizio dell'Assemblea Generale. I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, durano in carica un biennio e sono rieleggibili. |
Art. 31Il Collegio dei Probiviri, composto dagli ultimi tre past President, viene ratificato in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Assemblea Ordinaria, dura in carica un biennio e controlla il comportamento etico degli Associati in relazione alle finalità dell'Ente. Gli Associati il cui comportamento non consono ai fini associativi o che rechino all'Ente pregiudizio con condotta etico-professionale disdicevole possono essere deferiti al Collegio dei Probiviri su denuncia scritta e firmata di un altro o di altri Associati che si ritengano danneggiati o che ritengano danneggiata l'immagine pubblica dell'Ente. Il Collegio dei Probiviri, raccolta la documentazione ed ascoltato l'Associato denunciato, emette un giudizio inappellabile e, qualora giudichi veri in tutto od in parte gli estremi della denuncia e la loro rilevanza ai fini del decoro dell'Ente, commina una sanzione nei confronti dell'Associato come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento. La sanzione e le motivazioni vengono trasmessi dal Collegio dei Probiviri al Presidente dell'Ente che, resone edotto il Consiglio Direttivo, ne prende atto. |
Art. 32I Comitati di cui all'art. 19 dello Statuto sono strutture operative del Consiglio Direttivo, istituiti allo scopo di decentrare parte di compiti e funzioni degli organi societari per conseguire nel migliore dei modi le finalità statutarie. |
Art. 33I Componenti dei Comitati in numero idoneo alle finalità sono nominati dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo; rimangono in carica due anni e possono essere confermati dal Presidente subentrante, sempre sentito il Consiglio Direttivo. |
Art. 34La direzione di ogni Comitato è affidata ad un Responsabile identificato dal Consiglio Direttivo. Il Responsabile risponde direttamente del funzionamento del Comitato al Consiglio Direttivo a meno che non sia prevista nel presente Regolamento una differente modalità. Per poter ottimizzare il funzionamento dei Comitati, il Responsabile può cooptare altri Associati particolarmente versati nel settore per collaborare con lui; le scelte debbono essere confermate dal Consiglio Direttivo. |
Art. 35I Comitati durano in carica un biennio e decadono con il Consiglio Direttivo che li ha nominati, possono essere nominati per tre mandati consecutivi e sono:
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Art. 36Il Comitato Congressuale ha il Compito di coordinare le attività congressuali svolte dalla S.I.O.T. ed è composto da: - Presidente della S.I.O.T.; - Garanti in carica; - Uffici di Presidenza (art. 47) dei congressi nazionali del quadriennio in corso in rappresentanza dei rispettivi consigli di presidenza. |
Art. 36 bis Il Comitato per i rapporti con le Società Affiliate cura i rapporti tra la S.I.O.T. e le
Società affiliate con interessi in specifiche aree dell’Ortopedia e Traumatologia. Tali Società
possono avanzare richiesta di affiliazione alla S.I.O.T., sulla quale delibera il Consiglio
Direttivo di quest’ultima.
Il Comitato è diretto dal Past President della S.I.O.T., che ne cura la convocazione e la
predisposizione dell’ordine del giorno. Gli altri componenti del Comitato sono indicati al punto 5
del Protocollo d’Intesa siglato il 6 luglio 2011 tra la S.I.O.T. e le Società
Superspecialistiche. Il Comitato può dotarsi di un proprio regolamento interno che deve essere
approvato dal Consiglio Direttivo della S.I.O.T. e recepito dalle Società Superspecialistiche. Per
favorire una maggiore sinergia tra la S.I.O.T. e le Società Superspecialistiche, nell’ottica di un
potenziamento complessivo dell’offerta formativa e della ricerca nell’area dell’Ortopedia e della
Traumatologia, il Comitato, su espresso mandato del Consiglio Direttivo della S.I.O.T. e in
ossequio a quanto stabilito nel Protocollo d’Intesa siglato il 6 luglio 2011 tra le stesse, è
preposto a controllare, d’intesa con i Consigli Direttivi delle Società Superspecialistiche, il
rispetto delle norme procedurali per la realizzazione delle iniziative di carattere scientifico e
culturale promosse dalle medesime Società.
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Art. 36 ter Il Comitato per il Patrocinio della S.I.O.T. per congressi e corsi è l’organismo preposto a
valutare, secondo i criteri indicati nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo,
la richiesta di patrocinio S.I.O.T. avanzata dalle Società Affiliate alla S.I.O.T., per i
congressi, corsi d’istruzione e qualunque altra iniziativa a carattere formativo residenziale e/o
di e-learning (formazione a distanza) attinenti la branca dell’ortopedia e della
traumatologia.
Il Comitato è composto dal Garante, che riveste la carica di Presidente, dal Presidente della
S.I.O.T., dal Past President della S.I.O.T., dai Vice Presidenti della S.I.O.T., dal Segretario
della S.I.O.T., da un delegato della S.I.O.T. designato dal Consiglio Direttivo, da opinion leader
indicati dalle Società Affiliate alla S.I.O.T..
Tutto quanto concerne la composizione, le modalità di convocazione del Comitato, le procedure
di voto, nonché la richiesta e la relativa concessione del patrocinio, sono disciplinati da un
apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
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Art. 36 quater Al fine di facilitare il funzionamento dell’associazione e di agevolare lo svolgimento delle
varie attività istituzionali, è istituito il Comitato Tecnico Consultivo composto da:
•
Presidente SIOT
•
Presidente OTODI
•
Presidente del Collegio
dei Professori Ordinari.
Il Comitato Tecnico Consultivo ha specificatamente funzioni di supporto e consulenza del
Consiglio Direttivo.
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Art. 36 quinques La S.I.O.T., con lo scopo di realizzare le finalità statutarie nell’ambito regionale, prevede
l’istituzione delle Delegazioni Regionali.
Le Delegazioni Regionali:
•
sono investite della delega di
referente S.I.O.T. nella Regione di appartenenza per quanto concerne le attività e le finalità
statutarie presso le autorità sanitarie regionali, collaborando con esse ai fini dell’attività
sanitaria regionale in campo ortopedico e traumatologico;
•
hanno il compito specifico di
rendere operative localmente le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell’A
ssemblea Nazionale.
Le Delegazioni Regionali per la loro costituzione, il loro funzionamento e le loro attività
sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Ad esse, pertanto, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33, 34, 35, 1° comma,
del presente Regolamento.
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Art. 37Il Comitato per la Formazione e l'Istruzione permanente cura i rapporti con il MURST e gli altri enti pubblici e privati, ospedalieri ed universitari preposti. Segue le iniziative all'uopo ed in particolare: progettare e realizzare percorsi formativi residenziali ed a distanza per chirurghi ortopedici ed altre figure professionali coinvolte nella disciplina dell'Ortopedia e Traumatolgia secondo quanto stabilito dai programmi di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, delle Regioni, Provincie autonome ed altri soggetti ed in collaborazione con ASSR e con FISM. |
Art. 38Il Comitato Editoriale coordina le attività editoriali ed in particolare il GIOT e lo JOT. |
Art. 39Il Comitato Amministrativo Gestionale, in base alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, cura la gestione economico amministrativa, l'approvvigionamento e la logistica unitamente alla gestione delle risorse umane e dei soci. E' diretto dal SRGQ e, se diverso, congiuntamente al Tesoriere. |
Art. 40Il Comitato Clinico coordina il lavoro delle commissioni di interesse clinico oltre a quello della Commissione Legale e Medico Legale che è insediata in permanenza. |
Art. 41Il Comitato Pubbliche Relazioni coordina tutte le relazioni esterne alla Società e ne cura gli strumenti operativi che ad essa afferiscono: - l'Ufficio Stampa e SIOT news; - Commissione Sito internet; - Archivio storico che ha il compito di curare, pubblicizzare e tramandare il grande patrimonio culturale e storico scientifico dell'Ente; - Commissione Relazioni con Enti Pubblici e Privati che cura e pubblicizza quei provvedimenti e dispositivi di legge di interesse degli Associati per i seguenti scopi: rapporti, esclusi quelli sindacali, tra gli enti di cui sopra e la S.I.O.T.; sviluppo della disciplina; reperimento delle risorse; - Commissione Relazioni Estere che cura il rapporto con le analoghe Associazioni straniere, pubblicizza e diffonde il calendario degli avvenimenti scientifici esteri in Italia e quello dell'Ente all'estero. Cura, inoltre, soprattutto tramite i delegati UEMS, i rapporti con l'Unione Europea soprattutto per quanto concerne le direttive interessanti le finalità societarie e le possibilità di finanziamenti per ricerche e formazione nell'ambito comunitario. - Commissione Relazioni Ministero della Salute, Funzione Pubblica, Assessorati ed Agenzie Sanitarie che, per le questioni sindacali, è identificata con la Nuova ASCOTI. Il responsabile della Commissione è il Presidente della Nuova ASCOTI che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della S.I.O.T., senza diritto di voto. La Nuova ASCOTI ha un suo statuto e regolamento e gode di autonomia gestionale. |
Art. 42Il Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia è l'organo ufficiale della S.I.O.T. secondo quanto disposto dall'art.20 dello Statuto. Il Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia è di proprietà della S.I.O.T. che su delibera del Consiglio Direttivo ne affida la realizzazione editoriale in base ad una gara di appalto tra le società editrici che ne facciano richiesta, con capitolato da stabilirsi volta per volta da parte del Comitato Direttivo. La direzione del Giornale ha sede in Roma e si identifica con la stessa sede associativa. Il Giornale viene spedito gratuitamente a tutti gli Associati in regola con le quote associative. La S.I.O.T. amministra la stampa e la diffusione del Giornale. I proventi delle inserzioni pubblicitarie sul Giornale debbono essere tassativamente impiegati per le spese editoriali del medesimo e per la sua diffusione, nonché, qualora eccedenti le spese suddette, per le esigenze di bilancio dell'Ente. |
Art. 43L'Assemblea, prevista nell'art.11 comma 2 dello Statuto, assegna l'organizzazione del Congresso Nazionale da celebrarsi quattro anni dopo. Gli Associati universitari od ospedalieri che intendano ottenere l'incarico debbono in tale sede fornire tutte le indicazioni possibili per la corretta valutazione da parte dell'Assemblea e cioè:
Il Congresso Nazionale dovrà possedere e far coesistere due specifici requisiti: quello didattico e quello scientifico e pertanto le proposte presentate debbono anch'esse ottemperare a queste peculiarità. La logistica congressuale deve essere illustrata in modo esaustivo; la sede congressuale deve garantire gli spazi idonei, la località scelta deve garantire un livello di ospitalità elevato, qualitativamente e quantitativamente. |
Art. 44Una volta ottenuta l'assegnazione dell'organizzazione del Congresso Nazionale il proponente (o i proponenti) ospedaliero od universitario ne viene nominato Presidente e ne assume tutti gli oneri, scientifici, organizzativi ed amministrativi. Nella stessa Assemblea il Presidente dell'Ente provvede, in ottemperanza all'art. 22 dello Statuto, alla designazione di un Associato di riconosciuta autorevolezza, quale Garante per conto della S.I.O.T. |
Art. 45Il Presidente del Congresso (o i Presidenti) provvede alla costituzione di un Consiglio di Presidenza che a tutti gli effetti cura la realizzazione del Congresso medesimo e ne dirige l'organizzazione. |
Art. 46Il Consiglio di Presidenza del Congresso è composto da:
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Art. 47L'Ufficio di Presidenza:
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Art. 48L'Ufficio di Segreteria:
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Art. 49Il Comitato Scientifico Editoriale:
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Art. 50Il Garante:
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Art. 51L'Ente non finanzia il Congresso ma fruisce di eventuali utili residuati alla chiusura del bilancio del Congresso. |










