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Il Regolamento
Mod. 12 ottobre 2005 - 90° Congresso SIOT - Firenze
Art.
1
Agli Associati viene rilasciato un Diploma di nomina firmato dal Presidente a richiesta e
spese dell'interessato.
Art.
2
Per essere associati si deve presentare domanda di iscrizione alla Presidenza con controfirma
di presentazione di due soci ordinari.
Art.
3
Gli Associati Ordinari e Aggregati sono tenuti al pagamento di una quota annuale così
stabilita:
- Soci di età superiore ai 35 anni € 85,00;
- Soci di età inferiore ai 35 anni e Specializzandi € 40,00.
Art.
4
Gli Associati Onorari, Emeriti, Corrispondenti e Sostenitori e in pensione all'età di
67 anni sono esonerati dal pagamento delle quote associative.
Art.
5
Gli Associati in regola con la quota associativa hanno diritto a:
- partecipare alle assemblee (ordinare e straordinarie) dell'Ente facendo parte dell'elettorato
attivo e passivo (ad eccezione degli Associati Aggregati che godono solamente dell'elettorato
attivo) per l'elezione delle cariche sociali;
- all'abbonamento al Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia;
- ad avvalersi dei servizi istituiti presso l'Ente.
Art.
6
La quota annuale deve essere versata entro e non oltre la data del Congresso della S.I.O.T.
Dopo il terzo anno consecutivo di morosità e dopo lettera di preavviso, l'Associato moroso
verrà considerato decaduto perdendo qualsiasi diritto in seno all'Ente medesimo.
Per la riammissione l'Associato dovrà presentare domanda alla Presidenza che stabilirà
annualmente la procedura amministrativa di riammissione.
Art. 7
Gli Associati che non intendano far più parte dell'Ente debbono inviare lettera di dimissione
al Presidente che ne prenderà atto.
Qualora l'Associato dimissionario intenda rientrare nell'Ente dovrà richiedere la
riammissione, seguendo la prassi prevista dall'art.2 del presente Regolamento.
Art.
8
Quegli Associati, la cui condotta fosse ritenuta lesiva del prestigio per l'Ente, verranno
deferiti al Collegio dei Probiviri per le decisioni del caso.
I Probiviri possono prendere, in seguito alla prassi stabilita dall'articolo 29 del presente
Regolamento, i seguenti provvedimenti:
- archiviazione;
- ammonizione;
- sospensione temporanea;
- radiazione.
Durante la sospensione l'Associato non è tenuto al pagamento della quota
associativa.
Art.
9
E' richiesto agli Associati di tenere informata la Segreteria dell'Ente degli eventuali
cambiamenti di domicilio e di indirizzo e di fornire altresì quelle informazioni utili per
mantenere aggiornati i dati di ciascun Associato nonché l'autorizzazione agli adempimenti previsti
dalla vigente Legge sulla Privacy.
Art.
10
Il Presidente dell'Ente convoca l'Assemblea Ordinaria che avrà luogo durante una giornata del
Congresso Nazionale e ne stabilisce, d'intesa con il Consiglio Direttivo, l'ordine del giorno che
potrà riguardare solamente i punti indicati all'art.11 dello Statuto o comunque non di competenza
dell'Assemblea Straordinaria.
Art.
11
Tutti i punti all'ordine del giorno, salvo quelli per cui è prevista diversa maggioranza,
vengono approvati a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea Ordinaria è da considerarsi valida qualunque sia il numero degli Associati
presenti.
Art.
12
L'Assemblea Ordinaria nomina gli Associati Onorari, Emeriti, Corrispondenti su proposta
motivata del Presidente, nomina gli Associati Ordinari ed Aggregati su richiesta personale, sentito
il parere del Consiglio Direttivo.
Art.
13
L'Assemblea Ordinaria discute ed approva a maggioranza semplice dei presenti, il bilancio
consuntivo, presentato dal Tesoriere, verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, certificato
da un dottore commercialista iscritto all'apposito albo. Qualora l'Assemblea ordinaria non approvi
il bilancio, scatteranno le procedure previste dal Codice Civile.
Nella stessa riunione l'Assemblea Ordinaria approva il bilancio preventivo.
Art. 1
4
L'Assemblea Ordinaria può deliberare, se presenti nei punti all'ordine del giorno, eventuali
modifiche del Regolamento se proposte dal Consiglio Direttivo e da uno o più Associati. In
quest'ultimo caso il testo della modifica del Regolamento deve essere corredato dalla firma di
almeno centocinquanta Associati e deve essere presentato al Presidente dell'Ente mediante
comunicazione scritta almeno un mese prima della data dell'Assemblea Ordinaria.
Il Presidente, riconosciuta la richiesta conforme alla lettera ed allo spirito dello Statuto
nonché alle finalità associative, sentito il parere del Consiglio Direttivo, deve obbligatoriamente
inserire la richiesta stessa all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.
La modifica del Regolamento deve essere approvata a maggioranza semplice dei presenti
all'Assemblea Ordinaria.
Art.
15
Il Presidente dell'Ente, in casi eccezionali, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare
una Assemblea Ordinaria urgente dandone avviso agli Associati mediante lettera raccomandata almeno
un mese prima della data prevista.
La suddetta Assemblea può essere richiesta da uno o più Associati che raccolgano cinquecento
firme attorno ad un preciso ordine del giorno.
Il proponente od i proponenti debbono far pervenire al Presidente l'ordine del giorno
unitamente alle cinquecento firme di Associati solidali.
Il Presidente, preso atto della richiesta, ne rende edotto il Consiglio Direttivo e fissa la
data della riunione secondo le norme di cui al comma 1 del presente articolo e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 1
6
Ogni due anni, alla scadenza del mandato del Presidente, del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, è compito dell'Assemblea Ordinaria
eleggere nuovi organi privilegiando la consuetudine dell'alternanza tra Associati di estrazione
ospedaliera ed Associati di estrazione universitaria.
Art.
17
Il seggio elettorale è composto da un Presidente, un Segretario, tre Scrutatori tutti scelti
tra gli Associati Ordinari ed Aggregati e nominati dal Consiglio Direttivo.
Il giorno precedente la tornata elettorale, terminati i lavori congressuali, viene insediato
il seggio elettorale.
Il Presidente prende possesso del locale adibito a seggio elettorale, controlla l'urna che
viene sigillata e controfirmata unitamente al Segretario, controlla e controfirma le schede
elettorali unitamente al Segretario inserendole in un'apposita busta che, sempre a cura del
Presidente, viene chiusa e sigillata, chiude il locale e ne custodisce la chiave.
La mattina seguente il Presidente del seggio, unitamente al Segretario ed agli Scrutatori
apre il seggio, controlla la regolarità dei sigilli, dà il via alle operazioni di voto alle ore
otto.
Il seggio deve rimanere aperto ininterrottamente per almeno dieci ore; durante tale periodo
il seggio deve essere presidiato dal Presidente o in alternativa dal Segretario e da almeno uno
Scrutatore.
Ad ogni elettore, che firma la ricevuta sull'apposito tabulato, viene data una scheda sulla
quale sono riportati i nomi dei candidati alle varie cariche sociali con un quadratino al lato;
l'Associato contrassegna il candidato od i candidati di sua preferenza; qualora ritenga di dover
votare per un altro o per altri Associati non presenti tra i candidati ufficiali ne può scrivere
nome e cognome nello spazio all'uopo predisposto.
La scheda che presenti segni o scritte al di fuori di quanto nel comma precedente viene
annullata.
Art.
18
Dopo dieci ore dall'apertura del seggio, il Presidente ne ordina la chiusura consentendo il
voto unicamente a coloro che al momento sono presenti nel locale, dopo di che inizia le operazioni
di spoglio.
Viene controllato il numero delle schede utilizzate e delle schede non utilizzate.
Viene altresì controllato il numero dei votanti dalle firme apposte sul tabulato che deve
essere pari a quello delle schede utilizzate.
Dopo queste operazioni inizia il conteggio delle preferenze fino all'esaurimento delle
schede.
Dopo i conteggi viene stilato il risultato definitivo su un'apposita scheda predisposta; tale
scheda firmata dal Presidente, il Segretario, gli Scrutatori viene consegnata al Presidente della
Società che ne dà lettura durante l'Assemblea Ordinaria proclamando i nuovi eletti alle cariche
sociali.
La scheda verrà allegata al verbale dell'Assemblea Ordinaria unitamente al verbale elettorale
stilato a cura del Segretario del seggio ed approvata e firmata da tutti i componenti del seggio
elettorale.
Art.
19
Ogni Associato che abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento può candidarsi alle
varie cariche sociali. Sarà compito del Presidente dell'Ente unitamente al Consiglio Direttivo
provvedere alla pubblicazione in sede elettorale delle candidature pervenute alle nuove cariche,
nonché del o dei proponenti.
Art.
20
L'elettorato attivo è composto da tutti gli Associati.
L'elettorato passivo è composto dagli Associati Ordinari per quanto concerne la Presidenza,
le Vicepresidenze, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti; dagli Associati
Ordinari, Onorari, Emeriti, Corrispondenti per quanto concerne il Collegio dei Probiviri.
I componenti del seggio elettorale sono esclusi dall'elettorato passivo.
Art.
21
Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Art.
22
Il Presidente rappresenta in tutte le sedi l'Ente e ne è il responsabile legale a tutti i
livelli,
con
poteri di firma, di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Presiede il Consiglio Direttivo, lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno.
Convoca altresì, secondo le necessità del momento e senza diritto di voto, quegli Associati
che ricoprano cariche non elettive in seno all'Ente e quegli Associati che egli ritenga opportuno
ascoltare in relazione a precisi argomenti e competenze.
Alla fine del mandato, nella qualità di Past-President, uò partecipare per un ulteriore
biennio alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto al voto.
Non può essere rieletto nella medesima carica.
In caso di parità di voto, il voto vale doppio.
Art.
23
I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente qualora lo stesso sia impedito nello svolgimento
delle sue funzioni per qualsiasi motivo.
A tal fine il Presidente nomina un Vicepresidente vicario.
Non possono essere rieletti nella medesima carica.
Art.
24
I Consiglieri collaborano con il Presidente ed i Vicepresidenti nella gestione dell'Ente. Si
riuniscono su convocazione del Presidente (o del/dei Vicepresidenti nel caso previsto dai commi 2 e
3 del precedente articolo) nel Consiglio Direttivo per discutere quanto all'ordine del giorno.
Tutte le questioni associative debbono essere discusse in Consiglio Direttivo.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida qualora vi sia la presenza della metà più uno
dei componenti con diritto al voto.
Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti con diritto al voto. In caso di
parità il voto del Presidente è dirimente.
Qualora un terzo dei Consiglieri ritenga di porre un argomento all'ordine del giorno e
presenti al Presidente richiesta scritta e firmata, quest'ultimo è obbligato a porre l'argomento in
discussione nella riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare in opposizione a quanto deliberato dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione RSPP e il
Responsabile Gestione Sistema Qualità RGSQ.
I Consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati nella medesima carica.
Art.
25
Il Segretario dell'Ente gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Ente, secondo le direttive
degli organi statutari, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed
è rieleggibile per non più di due mandati nella medesima carica.
Art.
26
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati.
Gestisce il patrimonio societario secondo le indicazioni e previa approvazione del Consiglio
Direttivo, partecipa alle riunioni del medesimo senza diritto al voto ed ha diritto di firma e
rappresentanza per i rapporti economici, bancari e patrimoniali, disgiuntamente al Presidente.
Presenta, durante l'Assemblea Generale i capitoli di bilancio annuali dopo averli sottoposti
al Collegio dei Revisori dei Conti ed aver provveduto a far certificare tecnicamente il bilancio ad
un dottore commercialista iscritto all'apposito albo. Ricopre usualmente anche le funzioni di RGSQ
e RSPP, a meno di diversa nomina da parte del Consiglio Direttivo.
Dura in carica un biennio e può essere confermato dal Consiglio Direttivo subentrante.
Art.
27
Il Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione (RSPP), nominato dal Consiglio Direttivo
anche tra i non associati, cura che vengano rispettate le norme ed attuati gli adempimenti relativi
alla vigente normativa in tema di sicurezza.
Dura in carica un biennio e può essere confermato dal Consiglio Direttivo subentrante.
Art.
28
Il rappresentante Direzione e Responasbile Gestione Sistema Qualità (RGSQ), nominato dal
Consiglio Direttivo anche tra i non associati, su delega del Consiglio stesso gestisce il
Sistema Qualità come descritto nel relativo Manuale affinché, interagendo con la direzione stessa e
con:
- il personale amministrativo e di gestione, i collaboratori esterni ed il personale docente,
- i soci, i fornitori, i clienti e gli interlocutori istituzionali,
- gli enti di certificazione e di controllo esterni,
possa garantire il corretto funzionamento del sistema finalizzato alla massima soddisfazione
di tutti gli utenti.
All'interno del Sistema, il Responsabile Gestione Sistema Qualità si occupa delle seguenti
attività:
- verifica tutte le fasi dell'attività aziendale per garantire il rispetto dei requisiti
specificati nel Manuale e nelle prescrizioni contrattuali;
- coordina le attività ed i metodi di preparazione, gestione ed identificazione della Qualità
(procedure, modulistica, istruzioni operative, ecc.) sino alla definitiva approvazione e verifica
di non conflittualità delle stesse;
- promuove la diffusione delle informazioni sulla Qualità a tutto il personale interessato;
- ha l'autorità di interrompere qualsiasi processo sia chiaramente "fuori controllo" rispetto
a quanto sopra detto;
- coordina le attività di verifica ispettiva e le relative azioni correttive;
- garantisce la sorveglianza del Sistema e l'aggiornamento costante del Manuale della Qualità
e della documentazione correlata;
- riferisce alla Direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità e su ogni
esigenza di miglioramento;
- assicura la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell'ambito di tutta
l'organizzazione.
Art.
29
Il Segretario alla Presidenza è nominato dal Presidente dell'Ente e ne coadiuva
l'attività.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto.
Art.
30
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Ordinaria e controlla le
operazioni amministrativo-finanziarie dell'Ente.
Eventuali rilievi sull'operato dell'Ente devono essere sottoposte al giudizio
dell'Assemblea Generale.
I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto, durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Art.
31
Il Collegio dei Probiviri, composto dagli ultimi tre past President, viene ratificato in
occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Assemblea Ordinaria, dura in carica un biennio
e controlla il comportamento etico degli Associati in relazione alle finalità dell'Ente.
Gli Associati il cui comportamento non consono ai fini associativi o che rechino all'Ente
pregiudizio con condotta etico-professionale disdicevole possono essere deferiti al Collegio dei
Probiviri su denuncia scritta e firmata di un altro o di altri Associati che si ritengano
danneggiati o che ritengano danneggiata l'immagine pubblica dell'Ente.
Il Collegio dei Probiviri, raccolta la documentazione ed ascoltato l'Associato denunciato,
emette un giudizio inappellabile e, qualora giudichi veri in tutto od in parte gli estremi della
denuncia e la loro rilevanza ai fini del decoro dell'Ente, commina una sanzione nei confronti
dell'Associato come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.
La sanzione e le motivazioni vengono trasmessi dal Collegio dei Probiviri al Presidente
dell'Ente che, resone edotto il Consiglio Direttivo, ne prende atto.
Art.
32
I Comitati di cui all'art. 19 dello Statuto sono strutture operative del Consiglio Direttivo,
istituiti allo scopo di decentrare parte di compiti e funzioni degli organi societari per
conseguire nel migliore dei modi le finalità statutarie.
Art.
33
I Componenti dei Comitati in numero idoneo alle finalità sono nominati dal Presidente sentito
il Consiglio Direttivo; rimangono in carica due anni e possono essere confermati dal Presidente
subentrante, sempre sentito il Consiglio Direttivo.
Art.
34
La direzione di ogni Comitato è affidata ad un Responsabile identificato dal Consiglio
Direttivo.
Il Responsabile risponde direttamente del funzionamento del Comitato al Consiglio Direttivo a
meno che non sia prevista nel presente Regolamento una differente modalità.
Per poter ottimizzare il funzionamento dei Comitati, il Responsabile può cooptare altri
Associati particolarmente versati nel settore per collaborare con lui; le scelte debbono essere
confermate dal Consiglio Direttivo.
Art.
35
I Comitati durano in carica un biennio e decadono con il Consiglio Direttivo che li ha
nominati, possono essere nominati per tre mandati consecutivi e sono:
- Il Comitato Congressuale;
- Il Comitato Formazione ed Istruzione Permanente;
- Il Comitato Editoriale;
- Il Comitato Amministrativo Gestionale e Tesoreria;
- Il Comitato Clinico Gestionale;
- Il Comitato Pubbliche Relazioni.
Art.
36
Il Comitato Congressuale ha il Compito di coordinare le attività congressuali svolte dalla
S.I.O.T. ed è composto da:
- Presidente della S.I.O.T.;
- Garanti in carica;
- Uffici di Presidenza (art. 47) dei congressi nazionali del quadriennio in corso in
rappresentanza dei rispettivi consigli di presidenza;
- Commissione Società Affiliate;
La Commissione per le Relazioni con le Società Affiliate cura anche i rapporti tra la
S.I.O.T. e quelle realtà associative scientifiche il cui interesse e finalità sono volti allo
studio ed allo sviliuppo di una parte dello scibille ortopedico. Tali realtà possono chiedere di
essere affiliate alla S.I.O.T.. L'affiliazione è concessa dal Consiglio Direttivo della S.I.O.T. su
richiesta dei Consigli Direttivi delle associazioni in oggetto.
Il Responsabile della Commissione è di regola il Presidente dell'Ente coadiuvato dai
Presidenti delle Società Affiliate. La Commissione ha un proprio regolamento approvato
dal Consiglio Direttivo e recepito dagli organi direttivi delle singole Società Affiliate, che
viene allegato al presente regolamento.
Art.
37
Il Comitato per la Formazione e l'Istruzione permanente cura i rapporti con il MURST e gli
altri enti pubblici e privati, ospedalieri ed universitari preposti. Segue le iniziative all'uopo
ed in particolare: progettare e realizzare percorsi formativi residenziali ed a distanza per
chirurghi ortopedici ed altre figure professionali coinvolte nella disciplina dell'Ortopedia e
Traumatolgia secondo quanto stabilito dai programmi di Educazione Continua in Medicina del
Ministero della Salute, delle Regioni, Provincie autonome ed altri soggetti ed in collaborazione
con ASSR e con FISM.
Art.
38
Il Comitato Editoriale coordina le attività editoriali ed in particolare il GIOT e lo JOT.
Art.
39
Il Comitato Amministrativo Gestionale, in base alle direttive impartite dal Consiglio
Direttivo, cura la gestione economico amministrativa, l'approvvigionamento e la logistica
unitamente alla gestione delle risorse umane e dei soci.
E' diretto dal SRGQ e, se diverso, congiuntamente al Tesoriere.
Art. 40
Il Comitato Clinico coordina il lavoro delle commissioni di interesse clinico oltre a quello
della Commissione Legale e Medico Legale che è insediata in permanenza.
Art.
41
Il Comitato Pubbliche Relazioni coordina tutte le relazioni esterne alla Società e ne cura
gli strumenti operativi che ad essa afferiscono:
- l'Ufficio Stampa e SIOT news;
- Commissione Sito internet;
- Archivio storico che ha il compito di curare, pubblicizzare e tramandare il grande
patrimonio culturale e storico scientifico dell'Ente;
- Commissione Relazioni con Enti Pubblici e Privati che cura e pubblicizza quei provvedimenti
e dispositivi di legge di interesse degli Associati per i seguenti scopi: rapporti, esclusi quelli
sindacali, tra gli enti di cui sopra e la S.I.O.T.; sviluppo della disciplina; reperimento delle
risorse;
- Commissione Relazioni Estere che cura il rapporto con le analoghe Associazioni straniere,
pubblicizza e diffonde il calendario degli avvenimenti scientifici esteri in Italia e quello
dell'Ente all'estero. Cura, inoltre, soprattutto tramite i delegati UEMS, i rapporti con l'Unione
Europea soprattutto per quanto concerne le direttive interessanti le finalità societarie e le
possibilità di finanziamenti per ricerche e formazione nell'ambito comunitario.
- Commissione Relazioni Ministero della Salute, Funzione Pubblica, Assessorati ed Agenzie
Sanitarie che, per le questioni sindacali, è identificata con la Nuova ASCOTI.
Il responsabile della Commissione è il Presidente della Nuova ASCOTI che partecipa alle
riunioni del Consiglio Direttivo della S.I.O.T., senza diritto di voto.
La Nuova ASCOTI ha un suo statuto e regolamento e gode di autonomia gestionale.
Art.
42
Il Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia è l'organo ufficiale della S.I.O.T. secondo
quanto disposto dall'art.20 dello Statuto.
Il Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia è di proprietà della S.I.O.T. che su
delibera del Consiglio Direttivo ne affida la realizzazione editoriale in base ad una gara di
appalto tra le società editrici che ne facciano richiesta, con capitolato da stabilirsi volta per
volta da parte del Comitato Direttivo.
La direzione del Giornale ha sede in Roma e si identifica con la stessa sede associativa.
Il Giornale viene spedito gratuitamente a tutti gli Associati in regola con le quote
associative.
La S.I.O.T. amministra la stampa e la diffusione del Giornale.
I proventi delle inserzioni pubblicitarie sul Giornale debbono essere tassativamente
impiegati per le spese editoriali del medesimo e per la sua diffusione, nonché, qualora eccedenti
le spese suddette, per le esigenze di bilancio dell'Ente.
Art.
43
L'Assemblea, prevista nell'art.11 comma 2 dello Statuto, assegna l'organizzazione
del Congresso Nazionale da celebrarsi quattro anni dopo. Gli Associati universitari od ospedalieri
che intendano ottenere l'incarico debbono in tale sede fornire tutte le indicazioni possibili per
la corretta valutazione da parte dell'Assemblea e cioè:
- la composizione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso;
- le tematiche che si intendono svolgere nell'ambito della manifestazione e le modalità di
svolgimento, nonché i modi ed i tempi preparatori alla manifestazione medesima;
- la logistica congressuale.
Le tematiche e le modalità congressuali sono liberamente scelte dal (o dai) proponente(i), e
presentate in funzione di una autonoma opzione da parte dell'Assemblea.
Il Congresso Nazionale dovrà possedere e far coesistere due specifici requisiti: quello
didattico e quello scientifico e pertanto le proposte presentate debbono anch'esse ottemperare a
queste peculiarità.
La logistica congressuale deve essere illustrata in modo esaustivo; la sede congressuale deve
garantire gli spazi idonei, la località scelta deve garantire un livello di ospitalità elevato,
qualitativamente e quantitativamente.
Art.
44
Una volta ottenuta l'assegnazione dell'organizzazione del Congresso Nazionale il proponente
(o i proponenti) ospedaliero od universitario ne viene nominato Presidente e ne assume tutti gli
oneri, scientifici, organizzativi ed amministrativi. Nella stessa Assemblea il Presidente dell'Ente
provvede, in ottemperanza all'art. 22 dello Statuto, alla designazione di un Associato di
riconosciuta autorevolezza, quale Garante per conto della S.I.O.T.
Art.
45
Il Presidente del Congresso (o i Presidenti) provvede alla costituzione di un Consiglio di
Presidenza che a tutti gli effetti cura la realizzazione del Congresso medesimo e ne dirige
l'organizzazione.
Art.
46
Il Consiglio di Presidenza del Congresso è composto da:
- Ufficio di Presidenza;
- Ufficio di Segreteria;
- Comitato Scientifico ed Editoriale;
- Garante della Società.
Art.
47
L'Ufficio di Presidenza:
- è composto dal Presidente del Congresso e dal Vicepresidente;
- nomina l'Ufficio di Segreteria;
- nomina il Comitato Scientifico ed Editoriale;
- fissa le date, i tempi ed i modi per la realizzazione della manifestazione;
- è responsabile, nei limiti delle deleghe conferite dall'Ente, della gestione scientifica
ed amministrativa del Congresso;
- approva e firma il rendiconto della manifestazione, redatto dal Consiglio di Presidenza,
al Consiglio Direttivo dell'Ente assumendosene la piena responsabilità.
Art.
48
L'Ufficio di Segreteria:
- è composto da uno o più Associati;
- coadiuva l'Ufficio di Presidenza in tutte le sue mansioni;
- cura la conservazione di tutti gli atti inerenti la manifestazione congressuale e ne risponde
al Consiglio di Presidenza.
Art.
49
Il Comitato Scientifico Editoriale:
- è composto da vari membri dell'Ente particolarmente autorevoli sul piano scientifico;
- propone nell'ambito del Consiglio di Presidenza le modalità di realizzazione della parte
scientifica della manifestazione;
- giudica il valore, l'originalità, l'interesse e quant'altro dei contributi scientifici
proposti, ne suggerisce o meno l'accettazione e propone eventuali correzioni qualora si rendessero
necessarie;
- cura la pubblicazione delle Relazioni e degli Atti del Congresso.
Art.
50
Il Garante:
- entra di diritto nel Consiglio di Presidenza del Congresso;
- partecipa a tutte le riunioni del Consiglio medesimo;
- interviene con parere non vincolante sia in materia scientifica sia in materia
amministrativa;
- relaziona il Consiglio Direttivo dell'Ente sull'andamento dei lavori preparatori almeno una
volta all'anno o più se ritenuto necessario.
Art. 5
1
L'Ente non finanzia il Congresso ma fruisce di eventuali utili residuati alla chiusura del
bilancio del Congresso. |